Oggetto : “Decorrenze su preventivi da stipulare”

Egregi,

come già saprete, l’art.170-bis del CAP (ed art.1901 c.c.) è molto chiaro in termini di copertura assicurativa che tra le altre cose indica :

 

“…a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’EFFETTO DELLA NUOVA POLIZZA”. 

 

Vogliate prestare più che la massima attenzione quando richiedete di stipulare un contratto (specialmente in new business se proveniente da altro assicuratore) in quanto potrebbero verificarsi carenze assicurative tra la precedente scadenza contrattuale e la data effetto (decorrenza) inserita sul preventivo oggetto della stipula.

 

Esempio.

Data richiesta di emissione : 30/04/2024

Scadenza contrattuale : 05/05/2024

Decorrenza/effetto inserita sul preventivo da stipulare : 07/05/2024.

 

In questo caso, il cliente resterebbe privo di copertura assicurativa nell’intervallo tra il 5 ed il 7.

 

Oltre a questo, le decorrenze rappresentano un PARAMETRO TARIFFARIO e non sempre possiamo agevolarvi in tal senso (correggendo il dato e subendo eventuali modifiche tariffarie).

 

Per quanto appena indicato, Vi informiamo che provvederemo a stipulare i preventivi secondo la procedura più corretta ovvero se il preventivo oggetto della stipula presenta una decorrenza che coincide con la scadenza contrattuale, sarà lasciato invariato il dato; se il preventivo oggetto della stipula presenta una decorrenza che non coincide con la scadenza contrattuale (come da esempio), sarà indicata la decorrenza che coincide con la scadenza contrattuale.

 

Inoltre è esclusa la possibilità di inserire decorrenze retroattive, tranne per Bersani e Recuperi Classe che sono agevolabili con decorrenza dalle ore 24 del giorno precedente rispetto alla data di richiesta dell’emissione.

 

La presente è da intendersi a titolo di chiarimento definitivo sul tema.

 

Buona lavoro.

Nocera Inferiore, 30/04/2024